Convenzione›Titolo II
Art. 15
15 / 29Richieste di accertamenti
In vigore dal 20 mag 1983
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(Richieste di accertamenti)
Quando la domanda è fatta per un interesse amministrativo da un'autorità dello Stato richiedente, gli Stati contraenti si impegnano a darvi seguito compiendo accertamenti o mettendo in atto ogni altra procedura, secondo le forme previste o consentite dalle legislazioni o dagli usi dello Stato richiesto e senza ricorrere a mezzi di coercizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-15