Art. 12 · Altri accordi e strumenti internazionali
ConvenzioneTitolo I

Art. 12

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Altri accordi e strumenti internazionali

In vigore dal 20 mag 1983
. (Altri accordi e strumenti internazionali) Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà gli accordi internazionali e gli altri strumenti e consuetudini esistenti o che potranno esistere tra Stati contraenti in materie che sono oggetto della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-12