Convenzione
Art. 22
In vigore dal 2 mar 1983
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1. Una persona che, in base alla legislazione di uno Stato contraente, abbia diritto a prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in caso di residenza o soggiorno nel territorio dell'altro Stato continente, ottiene prestazioni sanitarie a carico dell'istituto competente, da parte dell'istituto del luogo in cui risiede o soggiorna, secondo le norme cui si deve attenere detto Istituto.
L', paragrafo 2, è applicabile per analogia.
2. Le prestazioni sanitarie previste dal paragrafo 1 vengono corrisposte in Austria; dalla Cassa mutua territoriale per i lavoratori e gli impiegati, competenti per il luogo di residenza o di soggiorno della persona in questione;
in Italia: dall'Unità sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio.
3. Per il rimborso delle spese che risultino secondo il paragrafo 1, si applica per analogia l'.
4. Nei casi previsti dal paragrafo i le prestazioni economiche debbono essere corrisposte dall'Istituto competente secondo la legislazione per esso vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-22