Convenzione
Art. 27
In vigore dal 2 mar 1983
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1. Una persona che svolge in uno Stato contraente una attività dipendente, ha diritto agli assegni familiari, secondo la legislazione di detto Stato, anche per i figli che risiedono nell'altro Stato contraente.
2. Per il diritto agli assegni familiari i lavoratori sono trattati come se avessero la loro residenza esclusivamente in quello Stato contraente in cui viene esercitata l'attività.
3. Se ad un lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato contraente si applica, ai sensi degli , la legislazione dell'altro Stato contraente, i figli che risiedono nel primo Stato contraente sono considerati residenti nello Stato contraente la cui legislazione è applicabile.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-27