Convenzione

Art. 24

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Se una malattia professionale deve essere indennizzata secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni debbono essere corrisposte solo secondo la legislazione dello Stato contraente in cui sia stata svolta da ultimo un'occupazione che potrebbe aver causato tale malattia professionale. In questo caso tuttavia, ove necessario, bisogna tener conto di ogni attività simile svolta nel territorio dell'altro Stato contraente. 2. Nei casi di silicosi o di asbestosi, l'Istituto dell'altro Stato contraente deve rimborsare all'Istituto tenuto a provvedere alle prestazioni secondo il paragrafo 1 la metà dell'importo delle spese per le prestazioni in danaro, ivi compresa la rendita. Il rimborso di cui al comma precedente non ha luogo se il periodo di occupazione dello Stato contraente di cui al comma precedente che potrebbe aver causato la silicosi o l'asbestosi, è inferiore al 10 per cento del totale dei periodi di occupazione che potrebbero aver causato la silicosi o l'asbestosi nei due Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-24

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