Convenzione
Art. 21
In vigore dal 2 mar 1983
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Se in base alla legislazione austriaca una persona ha diritto, anche senza ricorrere all'applicazione dell', ad una prestazione il cui importo sia più elevato della somma delle prestazioni austriache calcolate secondo l', paragrafo 1, lettera c), e dalle prestazioni italiane spettanti, l'Istituto austriaco è tenuto a corrispondere, oltre alla pensione parziale a suo carico, un complemento uguale alla differenza fra l'importo totale delle prestazioni e l'importo della prestazione dovuta unicamente in virtù della legislazione austriaca.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-21