Convenzione

Art. 25

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione della durata dell'indennità di disoccupazione, i periodi di lavoro soggetti al versamento dei contributi che siano stati compiuti secondo le disposizioni legislative dell'altro Stato contraente vengono totalizzati a condizione che negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta della indennità di disoccupazione l'interessato possa far valere complessivamente nel primo Stato almeno 13 settimane di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione. 2. La condizione stabilita al paragrafo 1, relativa ad un periodo minimo di lavoro di 13 settimane, non è richiesta nei confronti di coloro che siano rimasti disoccupati involontariamente ovvero che siano cittadini dello Stato nel quale presentino domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione. 3. Per la determinazione della durata dell'indennità di disoccupazione in uno Stato si tiene conto del periodo durante il quale è stata percepita, nei dodici mesi precedenti la domanda, l'indennità di disoccupazione nell'altro Stato contraente. 4. Qualora un disoccupato non percepisca l'indennità di disoccupazione nello Stato in cui era occupato e nel quale è rimasto disoccupato (Paese di occupazione) ma la percepisca nell'altro Stato, l'istituto assicuratore di detto Stato ha diritto di ottenere da parte dell'Istituto assicuratore del Paese di occupazione il rimborso dell'indennità di disoccupazione erogata alle seguenti condizioni e nella seguente misura: Se nel corso dei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione il rapporto di lavoro nello Stato in cui la disoccupazione si è verificata: a) ha avuto una durata di almeno 26 settimane, l'indennità corrisposta viene rimborsata per un massimo di 60 giorni; b) ha avuto una durata di almeno 52 settimane, l'indennità corrisposta viene rimborsata per un massimo di 120 giorni; c) ha avuto una durata superiore a 26 settimane, ma inferiore a 52 settimane, l'indennità viene rimborsata per un periodo di giorni proporzionale ai relativi periodi di lavoro, tenendo conto di quanto stabilito secondo le lettere a) e b). 5. Se l'interessato, in relazione all'ultima occupazione, ha percepito nello Stato in cui si è verificata la disoccupazione, l'indennità per un certo numero di giornate, tale numero deve essere sottratto dal numero delle giornate da rimborsare a norma del precedente paragrafo 4. 6. L' non e applicabile per quanto concerne la legislazione austriaca in materia di sussidio in caso di bisogno (Notstandhilfe). Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e del paragrafo 1 dell' concernenti la totalizzazione dei periodi di assicurazione non sono applicabili all'assegno di congedo non retribuito (Karenzurlaubsgeld). 7. L' non è applicabile alle prestazioni corrisposte in caso di disoccupazione.
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