ConvenzioneParte I

Art. 4

In vigore dal 2 mar 1983
. Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati ai cittadini di detto Stato: a) i cittadini dell'altro Stato contraente; b) i profughi ai sensi della Convenzione del 23 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente; c) gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-4

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