Convenzione›Parte I
Art. 1
In vigore dal 2 mar 1983
CONVENZIONE
tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
ANIMATI DAL DESIDERIO di migliorare le relazioni tra i due Stati in
materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico
HANNO STABILITO di concludere un accordo che sostituisca la Convenzione del 30 dicembre 1950 ed hanno quindi nominato loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana
il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
Sen. Libero DELLA BRIOTTA
Il Presidente della Repubblica d'Austria
il Ministro Federale per gli Affari Esteri
Dr. Willibald PAHR.
I plenipotenziari, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:
.
1. Nella presente Convenzione sono da intendersi come segue le espressioni:
1) "Austria":
La Repubblica d'Austria,
"Italia":
la Repubblica italiana;
2) "Legislazione":
le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie che si riferiscono alla materia di sicurezza sociale, di cui all';
3) "Autorità competente":
per l'Austria:
il Ministro Federale per l'amministrazione sociale e, per gli assegni familiari, il Ministro Federale delle finanze;
per l'Italia:
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, in materia di assistenza sanitaria, il Ministro della sanità;
4) "Istituto":
l'Ente o l'Autorità, cui spetta in tutto o in parte l'applicazione delle legislazioni di cui all';
5) "Istituto competente":
l'istituto presso il quale la persona è iscritta al momento della domanda, o nei cui confronti ha o avrebbe ancora diritto a prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato contraente nel quale era da ultimo assicurata;
6) "Familiare":
un familiare secondo la legislazione dello Stato contraente nel cui territorio abbia sede l'istituzione a carico della quale debbano essere corrisposte le prestazioni;
7) "Periodi di assicurazione":
i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati che siano validi secondo la legislazione di uno Stato contraente;
8) "Prestazioni in denaro a, "Pensioni" o "Rendita":
una prestazione in denaro, una pensione o una rendita, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, i supplementi, gli adeguamenti e gli aumenti, nonché le indennità in capitale e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione tutte le altre espressioni hanno il significato che è loro attribuito dalle legislazioni rispettive.
Storico versioni
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