ConvenzioneParte I

Art. 1

In vigore dal 2 mar 1983
CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA ANIMATI DAL DESIDERIO di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico HANNO STABILITO di concludere un accordo che sostituisca la Convenzione del 30 dicembre 1950 ed hanno quindi nominato loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sen. Libero DELLA BRIOTTA Il Presidente della Repubblica d'Austria il Ministro Federale per gli Affari Esteri Dr. Willibald PAHR. I plenipotenziari, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue: . 1. Nella presente Convenzione sono da intendersi come segue le espressioni: 1) "Austria": La Repubblica d'Austria, "Italia": la Repubblica italiana; 2) "Legislazione": le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie che si riferiscono alla materia di sicurezza sociale, di cui all'; 3) "Autorità competente": per l'Austria: il Ministro Federale per l'amministrazione sociale e, per gli assegni familiari, il Ministro Federale delle finanze; per l'Italia: Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, in materia di assistenza sanitaria, il Ministro della sanità; 4) "Istituto": l'Ente o l'Autorità, cui spetta in tutto o in parte l'applicazione delle legislazioni di cui all'; 5) "Istituto competente": l'istituto presso il quale la persona è iscritta al momento della domanda, o nei cui confronti ha o avrebbe ancora diritto a prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato contraente nel quale era da ultimo assicurata; 6) "Familiare": un familiare secondo la legislazione dello Stato contraente nel cui territorio abbia sede l'istituzione a carico della quale debbano essere corrisposte le prestazioni; 7) "Periodi di assicurazione": i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati che siano validi secondo la legislazione di uno Stato contraente; 8) "Prestazioni in denaro a, "Pensioni" o "Rendita": una prestazione in denaro, una pensione o una rendita, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, i supplementi, gli adeguamenti e gli aumenti, nonché le indennità in capitale e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione tutte le altre espressioni hanno il significato che è loro attribuito dalle legislazioni rispettive.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-1

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