Convenzione›Parte II
Art. 7
In vigore dal 2 mar 1983
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Laddove gli non dispongano diversamente, si applica la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio si esercita l'attività lavorativa. Ai lavoratori dipendenti questa norma si applica anche nel caso in cui la residenza del lavoratore o del suo datore di lavoro si trovi nel territorio dell'altro Stato contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-7