ConvenzioneParte III

Art. 11

In vigore dal 2 mar 1983
. Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi, compiuti da una persona secondo le legislazioni dell'uno e dell'altro Stato contraente, sono cumulati, a condizione che non coincidano.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-11

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