Convenzione›Parte III
Art. 15
In vigore dal 2 mar 1983
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1. L'Istituto competente deve rimborsare all'Istituto del luogo di residenza o soggiorno le spese sostenute ai sensi degli , paragrafo 1, secondo comma, escluse le spese di amministrazione.
2. Per semplificare le procedure amministrative le competenti Autorità possono concordare che in tutti i casi o per alcuni di essi il rimborso delle spese effettive sia sostituito da pagamenti forfettari.
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