ConvenzioneParte III

Art. 15

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. L'Istituto competente deve rimborsare all'Istituto del luogo di residenza o soggiorno le spese sostenute ai sensi degli , paragrafo 1, secondo comma, escluse le spese di amministrazione. 2. Per semplificare le procedure amministrative le competenti Autorità possono concordare che in tutti i casi o per alcuni di essi il rimborso delle spese effettive sia sostituito da pagamenti forfettari.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-15

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