Convenzione›Parte III
Art. 13
In vigore dal 2 mar 1983
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1. Al titolare di pensione dovuta in virtù delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti si applica la legislazione sull'assicurazione malattie dei pensionati dello Stato contraente sul cui territorio il pensionato risiede.
La pensione dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato si considera come pensione dell'altro Stato qualora il titolare di essa risieda in questo ultimo Stato.
2. Il paragrafo 1 è applicabile per analogia ai richiedenti la pensione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-13