Convenzione
Art. 16
In vigore dal 2 mar 1983
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1. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Convenzione, al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi compiuti da una persona in virtù delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti debbono essere cumulati a condizioni che non si sovrappongono.
2. Il paragrafo 1 si applica per analogia alle prestazioni la cui concessione rientra nel potere discrezionale di un Istituto.
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