Convenzione

Art. 17

In vigore dal 2 mar 1983
. 1)Se una persona, che abbia compiuto periodi assicurativi in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti o i suoi superstiti pretendono una pensione, l'Istituto competente deve determinare le prestazioni come segue: a) l'Istituto deve stabilire se, secondo la legislazione che deve applicare, la persona in questione ha diritto alla prestazione cumulando i periodi assicurativi; b) in caso di diritto ad una prestazione, l'istituto deve innanzitutto stabilire l'importo teorico della prestazione che spetterebbe se tutti i periodi assicurativi compiuti secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti fossero stati compiuti esclusivamente secondo la legislazione per esso vigente. Se l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dell'assicurazione detto importo vale come importo teorico; c) l'Istituto deve calcolare la prestazione parziale dovuta in base all'importo calcolato in base alla lettera b), secondo il rapporto che sussiste tra la durata dei periodi assicurativi da considerare in virtù della legislazione cui si deve attenere e la durata complessiva dei periodi assicurativi che debbono essere considerati secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti. 2. Se i periodi assicurativi, che in virtù della legislazione di uno Stato contraente debbono essere presi in considerazione per il calcolo della prestazione, non raggiungono complessivamente 12 mesi e se in virtù di detta legislazione, in base a detti periodi soltanto, non sussiste il diritto a prestazioni, in base a detta legislazione non viene corrisposta alcuna prestazione. In questo caso l'Istituto dell'altro Stato contraente deve prendere in considerazione i predetti periodi come se fossero periodi compiuti secondo la propria legislazione sia ai fini dell'acquisizione del diritto sia ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione.
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