Convenzione
Art. 20
In vigore dal 2 mar 1983
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1. Se ai sensi della legislazione austriaca sussiste il diritto a pensione senza applicare l', l'Istituto competente austriaco è tenuto a concedere la pensione spettante in base ai periodi di assicurazione da considerare ai sensi della legislazione austriaca finché non sussista un diritto a prestazione ai sensi della legislazione italiana.
2. Le pensioni di cui al precedente paragrafo debbono essere ricostituite ai sensi dell' quando si determina un diritto a prestazioni ai sensi della legislazione italiana. La ricostituzione decorre dal giorno di decorrenza della prestazione italiana. La forza giuridica di precedenti decisioni non si oppone alla ricostituzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-20