Convenzione
Art. 19
In vigore dal 2 mar 1983
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I competenti organismi italiani applicano gli secondo le regole seguenti:
1. Qualora secondo la legislazione italiana la concessione di determinate prestazioni sia subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono presi in considerazione soltanto i periodi compiuti in Austria nella stessa professione. Se, nonostante la presa in considerazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettono di beneficiare di queste prestazioni, tali periodi debbono egualmente essere presi in considerazione per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.
2. a) L'istituto assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in base agli fossero stati compiuti dell'assicurazione italiana. Tuttavia, per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione austriaca, i contributi o le retribuzioni relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi o delle retribuzioni stabiliti per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana;
b) in base a questo ammontare calcolato ai sensi della lettera a) l'Istituto assicuratore italiano determina la prestazione dovuta secondo il rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione italiana e la durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni dei due Stati contraenti tenendo conto tuttavia dei periodi compiuti nell'assicurazione austriaca solo in quanto non si sovrappongono ai periodi italiani;
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione italiana per beneficiare di una prestazione completa, l'istituto competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione ai fini della precedente lettera b).
3. Allorchè una persona soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legislazione italiana per il conseguimento del diritto alla prestazione senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione o equivalenti compiuti in Austria, l'Istituto italiano è tenuto a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione o equivalenti compiuti sotto la legislazione italiana. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, in base alla legislazione austriaca, ad una calcolata ai sensi degli .
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