ConvenzioneParte II

Art. 8

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori ad essi assimilati che risiedano nel territorio di uno Stato contraente e vengano inviati nel territorio dell'altro Stato contraente da un datore di lavoro che normalmente li occupa nel territorio del primo Stato contraente, si applica la legislazione del primo Stato contraente come se essi lavorassero nel suo territorio, fino alla scadenza del ventiquattresimo mese di occupazione nel territorio dell'altro Stato contraente. 2. Ad un lavoratore dipendente da un'impresa di trasporti, con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, che venga inviato nel territorio dell'altro Stato contraente, si applica la legislazione del primo Stato contraente, come se egli svolgesse l'attività lavorativa nel territorio di tale Stato. 3. Ai membri dell'equipaggio di una nave, nonché alle persone che siano occupate non solo occasionalmente su una nave, si applica la legislazione dello Stato contraente di cui la nave batte bandiera. 4. I lavoratori che siano occupati in una azienda che si estende dal territorio di uno Stato contraente al territorio dell'altro Stato contraente si considerano occupati nel territorio dello Stato contraente al cui interno l'impresa abbia la propria sede. 5. Il paragrafo 4 si applica per analogia ai lavoratori indipendenti.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-8

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