ConvenzioneParte I

Art. 2

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. La presente Convenzione si applica: 1) in Austria, alla legislazione concernente: a) l'assicurazione contro le malattie; b) l'assicurazione contro gli infortuni; c) l'assicurazione per la pensione; d) l'assicurazione contro la disoccupazione; e) gli assegni familiari; 2) in Italia, alla legislazione concernente: a) l'assicurazione contro le malattie e per la maternità; b) l'assicurazione contro la tubercolosi; c) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) l'assicurazione contro la disoccupazione; f) gli assegni familiari; g) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, incluse le gestioni speciali per determinate categorie di lavoratori indipendenti in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi indicati nelle precedenti lettere. 2. La presente Convenzione si applica anche a tutte le norme giuridiche che codifichino, modifichino o completino la legislazione di cui al paragrafo 1. 3. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni che prevedano nuovi regimi o nuovi settori della sicurezza sociale. 4. Le norme giuridiche che risultino da accordi conclusi con Stati terzi, nonché dal diritto sovranazionale, non sono prese in considerazione nell'applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-2

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