Convenzione

Art. 29

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede determinati periodi di attesa per l'acquisizione del diritto agli assegni familiari, si prendono in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato contraente. 2. I lavoratori che percepiscono prestazioni in danaro in virtù della legislazione di uno Stato contraente in materia di assicurazione malattia o disoccupazione sono da trattare, per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, come se fossero occupati nello Stato contraente in virtù della cui legislazione percepiscono dette prestazioni in danaro.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-29

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