Convenzione
Art. 31
In vigore dal 2 mar 1983
.
Figli, ai sensi del presente capitolo, sono le persone per le quali sono previsti assegni familiari dalla legislazione applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-31