ConvenzioneParte IV

Art. 33

In vigore dal 2 mar 1983
. Per facilitare l'attuazione della presente Convenzione, in particolare per permettere un facile e rapido collegamento tra gli Istituti dei due Stati contraenti, le competenti Autorità dovranno designare degli uffici di collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-33

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