ConvenzioneParte IV

Art. 37

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Le decisioni definitive pronunciate dai Tribunali nonché gli atti pubblici esecutivi degli Enti ed Autorità di uno Stato contraente nei settori della sicurezza sociale di cui all' della presente Convenzione sono riconosciuti nell'altro Stato contraente. 2. Per il rifiuto del riconoscimento delle decisioni giudiziarie si osserveranno analogicamente le disposizioni, per quanto applicabili, dell' dell'accordo del 16 novembre 1971 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie di atti notarili. Per gli altri atti di cui al paragrafo 1 il riconoscimento potrà, tuttavia, essere negato solo se contrasta con l'ordine pubblico dello Stato contraente in cui l'atto deve essere riconosciuto. 3. Le decisioni giudiziarie e gli atti esecutivi, riconosciuti secondo il paragrafo 1, vengono eseguiti nell'altro Stato contraente. Il procedimento esecutivo si svolge secondo le norme vigenti per l'esecuzione delle sentenze e degli atti corrispondenti emessi in tale Stato contraente. La copia della sentenza o dell'atto deve essere munita della formula esecutiva. 4. I crediti relativi a contributi arretrati spettanti ad un Ente di uno Stato contraente, in caso di esecuzione forzata, di procedura fallimentare o di concordato nell'altro Stato contraente, godono degli stessi privilegi di cui godono i corrispondenti crediti in tale Stato contraente.
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