Convenzione›Parte IV
Art. 38
In vigore dal 2 mar 1983
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Quando l'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ha versato un anticipo, l'importo dovuto successivamente per il medesimo periodo dall'Istituto dell'altro Stato contraente per una corrispondente prestazione, alla quale si abbia diritto secondo la legislazione di detto Stato, deve essere trattenuto da quest'ultimo Istituto, su richiesta ed a favore del primo Istituto.
Quando l'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ha versato una somma più elevata di quella spettante per un periodo per il quale l'Istituto assicuratore dell'altro Stato concede successivamente una corrispondente prestazione, l'importo eccedente deve essere considerato quale anticipo e trattenuto secondo quanto stabilito al primo comma.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-38