Convenzione›Parte V
Art. 43
In vigore dal 2 mar 1983
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1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogati:
la Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali del 30 dicembre 1950, il Protocollo aggiuntivo in pari data e il secondo Protocollo aggiuntivo del 29 maggio 1952.
2. La presente Convenzione, fermo restando il precedente paragrafo 1, nonché l', lettera d/bb), non pregiudica i diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari di ciascuno Stato hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Vienna il 21 gennaio 1981.
In due originali in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria
Libero DELLA BRIOTTA Willibald PAHR
Storico versioni
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