Convenzione›Parte V
Art. 42
In vigore dal 2 mar 1983
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1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati appena possibile a Roma.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. L' della presente Convenzione entrerà in vigore con efficacia retroattiva al 1 gennaio 1967.
4. La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato.
Ciascuno Stato contraente potrà denunciarla per iscritto, per via diplomatica, con un preavviso di almeno tre mesi.
5. In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione per i diritti acquisiti continuano ad essere valide, senza riguardo alle eventuali disposizioni restrittive previste nei rispettivi regimi previdenziali per il caso di soggiorno all'estero di un assicurato.
Storico versioni
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