Art. 2

In vigore dal 2 mar 1983
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all', paragrafo 2, della convenzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 gennaio 1983 PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - SCOTTI - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-rd-2

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