Art. 2
In vigore dal 2 mar 1983
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all', paragrafo 2, della convenzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - DARIDA - SCOTTI - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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