ConvenzioneParte V

Art. 40

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. In base alla presente Convenzione, ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, del punto 8 del Protocollo finale della Convenzione, nonché dell', paragrafo 2 e dell', paragrafo 2 della Convenzione: a) debbono essere corrisposte anche le prestazioni per gli eventi coperti da assicurazione che si siano verificati prima della sua entrata in vigore; b) per stabilire le prestazioni debbono essere considerati anche i periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore; c) non sussiste il diritto a percepire i pagamenti per prestazioni relative a periodi precedenti alla sua entrata in vigore; d) nell'applicazione della legislazione di cui all', paragrafo 1, numero 1, lettera c), della presente Convenzione sulla assicurazione per la pensione dei lavoratori indipendenti, su richiesta dall'avente diritto, debbono essere concesse o ricostituite: aa) le pensioni spettanti solo in base alla presente Convenzione, per gli eventi coperti da assicurazione che si siano verificati prima che entrasse in vigore, oppure bb) le pensioni che siano state concesse già prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Se la domanda di concessione o di ricostituzione viene presentata entro due anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, le pensioni debbono essere concesse a partire dalla sua entrata in vigore; in caso contrario, a partire dal giorno fissato secondo la legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti. 2. Qualora nel periodo antecedente l'entrata in vigore della presente Convenzione, sia stato da parte austriaca derogato alle disposizioni della Convenzione del 30 dicembre 1950 menzionata all', paragrafo 1, della presente Convenzione, per quanto riguarda le decisioni relative alla determinazione del diritto e dell'importo delle prestazioni, tali deroghe non potranno essere eccepite relativamente al periodo antecedente l'entrata in vigore della presente Convenzione, ove dette deroghe si siano rese necessarie in applicazione delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale successivamente all'entrata in vigore della Convenzione del 30 dicembre 1950 ed esse non contrastino con i principi della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-40

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