ConvenzioneParte IV

Art. 35

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi, che vengano presentati in applicazione della presente Convenzione o della legislazione di uno Stato contraente, ad una Autorità, ad un Istituto o a un qualsiasi altro Ente competente di uno Stato contraente, debbono essere considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati ad una Autorità, ad un Istituto o a un qualsiasi altro Ente competente dell'altro Stato contraente. 2. Una domanda di prestazione presentata secondo la legislazione di uno Stato contraente vale anche come domanda per ottenere una prestazione corrispondente secondo la legislazione dell'altro Stato contraente, che possa essere presa in considerazione tenendo conto della presente Convenzione; la disposizione non si applica se il richiedente chiede espressamente che la determinazione della prestazione per anzianità acquisita secondo la legislazione di uno Stato contraente venga proposta. 3. Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato contraente debbano essere presentati ad una Autorità, ad un Istituto o ad un qualsiasi altro Ente competente di detto Stato entro un termine determinato, possono essere presentati entro lo stesso termine ai corrispondenti Uffici dell'altro Stato contraente. 4. Nei casi previsti dai paragrafi da 1 a 3, l'Ufficio cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso è stato presentato deve inoltrarli senza indugio al corrispondente Ufficio dell'altro Stato contraente.
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