Convenzione
Art. 22
In vigore dal 22 ott 1982
1. Semprechè siano intatte, le autorità doganali degli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accetteranno, di regola, le chiusure doganali delle altre Parti contraenti, a meno che esse procedano ad una visita delle merci in applicazione dell', paragrafo 2.
Se necessario agli effetti del controllo, dette autorità doganali possono tuttavia aggiungere le proprie chiusure doganali.
2. Le chiusure doganali così accettate da una Parte contraente beneficiano, sul suo territorio, della medesima protezione giuridica prevista per le chiusure doganali nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-22