Convenzione

Art. 20

In vigore dal 22 ott 1982
Le autorità doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro Paese ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo