Convenzione
Art. 20
In vigore dal 22 ott 1982
Le autorità doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro Paese ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-20