Convenzione

Art. 17

In vigore dal 22 ott 1982
1. Deve essere approntato un carnet TIR separatamente per ogni veicolo stradale e ogni contenitore. È tuttavia possibile rilasciare un solo carnet TIR per un autotreno, o per parecchi contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso il manifesto delle merci del carnet TIR deve menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente parte di un autotreno o di ogni contenitore. 2. Il carnet TIR è valevole soltanto per un viaggio. Esso deve contenere almeno i tagliandi staccabili d'accettazione e di scarico necessari per l'esecuzione del rispettivo trasporto.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-17

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