Convenzione
Art. 12
In vigore dal 22 ott 1982
Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capitolo, ogni veicolo stradale deve soddisfare, per quanto riguarda la sua costruzione ed il suo equipaggiamento, le condizioni fissate nell'allegato 2 della presente Convenzione e deve essere stato ammesso secondo la procedura stabilita nell'allegato 3 della presente Convenzione. Il certificato d'ammissione deve essere conforme al modello riprodotto nell'Allegato 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-12