Convenzione
Art. 8
In vigore dal 22 ott 1982
1. L'associazione garante s'impegna a pagare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione esigibili, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del Paese in cui è stata accertata un'irregolarità in correlazione con un'operazione TIR.
L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.
2. Allorchè le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all'importazione o all'esportazione nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l'associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all'importo dei tributi d'entrata o d'uscita, più gli eventuali interessi di mora.
3. Ogni Parte contraente fissa l'importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall'associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.
4. La responsabilità solidale dell'associazione garante verso le autorità del Paese nei quali è sito l'ufficio doganale di partenza sorge all'atto in cui il carnet TIR è accettato dall'ufficio doganale. Rispetto agli altri Paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportato nel regime TIR, la responsabilità sorge quando le merci sono importate, oppure, in caso di sospensione dell'operazione TIR conformemente all' paragrafi 1 e 2, quando il carnet TIR è accettato dall'ufficio doganale presso il quale è nuovamente iniziata l'operazione TIR
5. L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, m, anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o di un contenitore piombato; essa non e invece tenuta rispondere di altre merci.
6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel carnet TIR.
7. Allorchè le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all'associazione garante le autorità competenti devono, nella misura del possibile chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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