Convenzione
Art. 4
In vigore dal 22 ott 1982
Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-4