Convenzione
Art. 1
In vigore dal 22 ott 1982
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE DOGANALE CONCERNENTE IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (Convenzione TIR)
Le parti contraenti,
Desiderose di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali,
Considerando che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo della reciproca collaborazione,
Dichiarandosi favorevoli ad una semplificazione ed armonizzazione
delle formalità amministrative nell'ambito dei trasporti internazionali, in particolare alle frontiere,
Hanno convenuto quanto segue:
Secondo la presenta Convenzione, sono considerati:
a) "Operazione TIR", il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto "regime TIR", disciplinato nella presente Convenzione;
b) "dazi e tasse all'importazione o all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, tributi e aggravi diversi riscossi all'importazione o all'esportazione,
oppure in correlazione con l'importazione o l'esportazione di merci, esclusi i tributi e gli aggravi il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
c) "veicolo stradale", non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio concepito per potergli essere agganciato;
d) "autotreno", i veicoli agganciati l'uno all'altro, inseriti nel traffico stradale come un'unità;
e) "contenitore", un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo):
i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci;
ii) di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte;
iii) specialmente concepito per agevolare il trasporto di merci, senza rottura di carico, da parte di uno o più mezzi di trasporto;
iv) concepito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro;
v) concepito in modo da poter essere facilmente riempito e
vuotato; e
vi) d'un volume interno di almeno un metro cubo;
Le "carrozzerie amovibili" sono assimilate ai contenitori;
f) "ufficio doganale di partenza", ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove inizia, per l'intero carico o per una parte di esso, il trasporto internazionale nel regime TIR;
g) "ufficio doganale di destinazione", ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove termina, per l'intero carico o una parte di esso, il trasporto internazionale nel regime TIR;
h) "ufficio doganale di passaggio", ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore è importato o esportato durante un'operazione TIR;
i) "persone", tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche;
k) "merci ponderose o voluminose", tutte le merci ponderose o voluminose che a cagione del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate nè in un veicolo stradale chiuso, nè in un contenitore chiuso;
l) "associazione garante", un'associazione riconosciuta dalle autorità doganali di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-1