Convenzione
Art. 2
In vigore dal 22 ott 1982
La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza rottura di carico attraverso una o più frontiere, eseguiti da un ufficio doganale di partenza d'una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un'altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, in veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia effettuato su strada.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-2