Convenzione
Art. 5
In vigore dal 22 ott 1982
1. Le merci trasportate nel regime TIR in veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio.
2. Per impedire abusi le autorità doganali possono tuttavia, in casi straordinari ed in particolare allorchè c'è sospetto di irregolarità, procedere alla visita delle merci presso detti uffici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-5