Convenzione

Art. 9

In vigore dal 22 ott 1982
1. L'associazione garante fissa la durata di validità del carnet TIR, specificando l'ultime giorno di validità dopo il quale il carnet non può più essere presentato, per l'accettazione all'ufficio doganale di partenza. 2. Se il carnet è stato accettato dall'ufficio doganale di partenza al più tardi l'ultimo giorno della sua validità, conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimarrà valevole sino a termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-9

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