Convenzione
Art. 14
In vigore dal 22 ott 1982
1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli che precedono. Le Parti contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando i difetti accertati sono di poco conto e non creano rischi di frode.
2. Prima di essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto chiusura doganale il veicolo stradale o il contenitore che non soddisfa più le condizioni che avevano giustificato la sua ammissione dovrà essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall'autorità competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-14