Convenzione

Art. 18

In vigore dal 22 ott 1982
Un'operazione TIR può comprendere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, tranne allorchè è concessa un'autorizzazione della Parte contraente o delle Parti contraenti interessate: a) gli uffici doganali di partenza devono essere situati in un solo Paese; b) gli uffici doganali di destinazione devono essere situati in non più di due Paesi; c) il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev'essere superiore a quattro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-18

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