Convenzione
Art. 23
In vigore dal 22 ott 1982
Solo in casi straordinari le autorità doganali possono:
- far scortare sul loro territorio, a spese dei trasportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori.
- procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-23