Convenzione

Art. 26

In vigore dal 22 ott 1982
1. Se un trasporto accompagnato da un carnet TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non è arte contraente della presente Convenzione, l'operazione TIR è sospesa durante detto tragitto. In tal caso le autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il trasporto è quindi proseguito accetteranno il carnet TIR, per la ripresa dell'operazione TIR, semprechè le chiusure doganali con i segni di riconoscimento siano rimasti intatti. 2. Ciò vale anche per la parte del tragitto durante la quale il carnet TIR non è utilizzato dal titolare del carnet, sul territorio di una Parte contraente, perché può usufruire di procedure doganali di transito più semplici o quando per il transito non è richiesta una procedura doganale. 3. In tali casi gli uffici doganali presso i quali la procedura TIR è sospesa o ripresa saranno reputati uffici di passaggio in uscita e rispettivamente in entrata.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-26

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