Art. 26
Convenzione

Art. 26

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In vigore dal 22 ott 1982
1. Se un trasporto accompagnato da un carnet TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non è arte contraente della presente Convenzione, l'operazione TIR è sospesa durante detto tragitto. In tal caso le autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il trasporto è quindi proseguito accetteranno il carnet TIR, per la ripresa dell'operazione TIR, semprechè le chiusure doganali con i segni di riconoscimento siano rimasti intatti. 2. Ciò vale anche per la parte del tragitto durante la quale il carnet TIR non è utilizzato dal titolare del carnet, sul territorio di una Parte contraente, perché può usufruire di procedure doganali di transito più semplici o quando per il transito non è richiesta una procedura doganale. 3. In tali casi gli uffici doganali presso i quali la procedura TIR è sospesa o ripresa saranno reputati uffici di passaggio in uscita e rispettivamente in entrata.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-26