Convenzione
Art. 27
In vigore dal 22 ott 1982
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare l', l'ufficio doganale di destinazione inizialmente designato può essere sostituito con un altro ufficio doganale di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-27