Convenzione

Art. 21

In vigore dal 22 ott 1982
Il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore devono essere presentati con il carico e il rispettivo carnet TIR, per il controllo, ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-21

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