Convenzione
Art. 18
18 / 80In vigore dal 22 ott 1982
Un'operazione TIR può comprendere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, tranne allorchè è concessa un'autorizzazione della Parte contraente o delle Parti contraenti interessate:
a) gli uffici doganali di partenza devono essere situati in un solo Paese;
b) gli uffici doganali di destinazione devono essere situati in non più di due Paesi;
c) il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev'essere superiore a quattro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-18