Convenzione
Art. 6
In vigore dal 22 ott 1982
1. Ogni Parte contraente può abilitare, secondo le condizioni e garanzie che essa fisserà, delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti nonché ad assumerne la garanzia.
2. Un'associazione può essere abilitata in un Paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti in tale Paese, in occasione di trasporti accompagnati da carnet TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui è affiliata l'associazione garante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-6