Accordo
Art. 8
In vigore dal 31 ago 1982
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L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente ogni informazione che può essere utile circa le violazioni alla legislazione doganale, e, in particolare, i nuovi mezzi e sistemi usati per commetterla; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-8