Accordo
Art. 11
In vigore dal 31 ago 1982
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1) A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui è rivolta tale richiesta, fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazione alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.
2) Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta è rivolta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-11